Approfondimento giuridico sulla questione, tipico caso di scuola del rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale/comunitario, su cui si pronuncerà a breve la Corte di Giustizia dell'UE.
Lo scontro fra FIBA e EUROLEAGUE: la vexata quaestio sull’autonomia delle associazioni sportive e la specificità dello sport
di Michele Colucci e Durante Rapacciuolo
La specificità dello sport deriva dalle sue funzioni sociali, educative e culturali. Infatti, lo sport ha un ruolo sociale importante nel promuovere l’etica e la solidarietà fra i popoli al fine di migliorare la salute pubblica, l’istruzione, l’integrazione sociale e la cultura. L’autonomia delle organizzazioni sportive è ovviamente strettamente correlata alle caratteristiche e alle funzioni proprie dello sport che lo differenziano da altri settori e che ne costituiscono i tratti specifici.
Le istituzioni europee hanno sempre riconosciuto e rispettato l’autonomia delle associazioni sportive e, quindi, il loro potere regolamentare, sempre però nel dovuto rispetto dei principi fondamentali del diritto europeo. Per questo motivo la nozione di specificità è sottoposta continuamente all’attento e scrupoloso lavoro interpretativo della Corte di Giustizia UE e dei servizi della Commissione che si occupano della concorrenza.
Ogni volta che l’attività sportiva assume connotazioni economiche, le istituzioni europee stabiliscono caso per caso i contorni della nozione e della portata della specificità dello sport al fine di permetterne una corretta applicazione. In questa prospettiva,
la Corte ha sostenuto, per esempio, che le regole europee non si applicano agli effetti restrittivi per la concorrenza, che possano derivare dall’organizzazione di competizioni sportive e dalle norme sportive rilevanti, a condizione che esse siano proporzionate all’interesse sportivo legittimo perseguito. La Commissione europea, da parte sua, ha anche sottolineato che le federazioni sportive non possono utilizzare i propri poteri regolamentari o sanzionatori per avvantaggiarsi sul mercato in nome dell’autonomia e della specificità dello sport.
L’esame puntuale della proporzionalità delle regole sportive è all’origine dell’evoluzione della nozione di specificità. In quest’ottica, particolarmente interessante è la recente controversia che vede come protagonisti nel mondo del basket internazionale, la FIBA e FIBA EUROPA da una parte e la EUROLEAGUE dall’altra.
Infatti la Euroleague,
associazione di natura privata, rivendica il diritto di continuare ad organizzare a livello europeo le competizioni di Euroleague e Eurocup. La FIBA Europa, dal suo canto, ha deciso di organizzare il proprio campionato a livello europeo a partire dalla stagione 2016-2017, sanzionando con la sospensione i club (e relative federazioni) ma anche cestisti e arbitri che avessero intenzione di partecipare alle competizioni della Euroleague.
Entrambe le parti hanno presentato una denuncia alla Commissione europea per
violazione delle norme sulla libera concorrenza mentre la Euroleague ha investito della questione anche il Parlamento Europeo. L’obiettivo del ricorso presentato dalla Euroleague è quello di garantire a club, giocatori e arbitri di scegliere liberamente di partecipare o meno alle competizioni senza essere oggetto di minacce o pressioni da parte della federazione.
In attesa di una presa di posizione da parte della Commissione europea e, eventualmente della Corte di Giustizia, occorre precisare che
il ruolo dell’Unione europea non è quello di intervenire per deregolamentare l’attività sportiva ma piuttosto di evitare che eccessi dell’autonomia regolamentare delle federazioni portino alla violazione dei principi fondamentali del mercato interno e della libera concorrenza.
Del resto, nell’esercizio del loro potere regolamentare, le federazioni assumono anche una grande responsabilità nel cercare di garantire l’equilibrio e il corretto svolgimento delle competizioni ma anche gli interessi di tutti gli affiliati. In altre parole, esse devono prendere in considerazione i diritti degli atleti quali cittadini e garantire la libera concorrenza degli altri soggetti economici operanti sul mercato, nell’ottica di una leale concorrenza sul piano sportivo ed economico.
da
RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT (Vol. XII, Fasc. 1, 2016)